G.U. n. 73 del 30-3-2005
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto 10 marzo 2005
Classi di reazione al fuoco per i
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e'
prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente
l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la
disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente,
tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante l'approvazione del
regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione
incendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21
dicembre 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente
le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica
la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno
1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei
materiali ai fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 3 settembre
2001;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985,
concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco
zero;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985,
recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti
e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il
decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la
commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati
all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle
norme di reazione al fuoco;
Vista la circolare n. 18 MI.SA. del 3
agosto 1998 del Ministero dell'interno, concernente la procedura per il
rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per
prodotti gia' omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di
reazione al fuoco, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 5
agosto 1991;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione
europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, attuativa della direttiva
89/106/CEE del 21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione
della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione,
successivamente modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione
europea 2003/632/CE del 26 agosto 2003; Vista la decisione della
Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4 ottobre 1996 recante
l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio»,
modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea
2000/605/CE del 26 settembre 2000 e dalla decisione della Commissione
dell'Unione europea 2003/424/CE del 6 giugno 2003;
Vista la
decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del 17 gennaio
2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all'azione
dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata
dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/593/CE del 7
agosto 2003;
Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456
(ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174
(ottobre 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione
gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di
classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco
dei materiali;
Viste le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823,
EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di
classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti
norme UNI;
Sentito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva
98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva
83/189/CEE;
Considerata la necessita' di recepire il sistema
europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al fine
di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al
requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva
89/106/CE;
Decreta:
Art. 1. - Campo di applicazione e
definizioni 1. Il presente decreto si applica ai materiali da
costruzione, cosi' come definiti dall'art. 1 della direttiva 89/106/CEE e
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246. 2. E' considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da
costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria
civile. 3. I «materiali da costruzione» sono di seguito denominati
«prodotti» e le opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e
le opere di ingegneria civile, sono denominate «opere». 4. Le «norme
armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme nazionali che
recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali riconosciute dalla
Commissione a beneficiare della presunzione di conformita», di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di
seguito denominati «specificazioni tecniche».
Art. 2. -
Classificazione di reazione al fuoco 1. I prodotti vengono
classificati in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco,
stabilite nelle relative specificazioni tecniche ove esistenti, in
conformita' con quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato A) al
presente decreto, di cui alle decisioni della Commissione dell'Unione
europea 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e 2003/632/CE del 26 agosto
2003. 2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si
aggiornano le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia. 3. Nell'elenco riportato nell'allegato B) del presente decreto
sono indicate le combinazioni delle classi di reazione al fuoco previste
nella norma EN 13501-1. 4. Nelle more dell'emanazione delle
specificazioni tecniche di prodotto e per l'intero periodo di coesistenza
con tali specificazioni, e' consentita la classificazione di reazione al
fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3. - Prodotti con
classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova
1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del
presente decreto e' attribuita la classe di reazione al fuoco ivi
specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle
relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della
Commissione dell'Unione europea. 2. Con successivi provvedimenti del
Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma
1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione
europea emanate in materia.
Art. 4. - Impiego dei prodotti per i
quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco 1. I prodotti
legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli
provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere
impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro classe di
reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se
muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in
mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al
decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto
1991). 2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione
al fuoco e' riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE
e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche. 3. Per i
prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini della marcatura
CE - in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria
delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza - l'impiego
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e'
subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero
alle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il
rilascio dell'atto di omologazione e degli atti connessi, cosi' come per
gli altri prodotti regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno,
rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n.
966, e successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza
definito dalla Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane
valida, solo per i prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine,
ai fini dell'impiego, nell'attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione stessa. 4. Per i
prodotti di cui al precedente art. 3, qualora non sia ancora applicabile
la procedura ai fini della marcatura CE - in assenza delle specificazioni
tecniche - per l'impiego nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi previsto dal presente articolo, non e' richiesta la
omologazione di cui al comma precedente fatto salvo l'obbligo del
produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformita' del
prodotto alle caratteristiche di cui agli elenchi dello stesso art.
3. 5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere
prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua
italiana in conformita' alle norme vigenti.
Il presente decreto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE
Quando la condizione di uso finale di un prodotto
da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione
del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area
definita), il prodotto va classificato in base alla sua reazione al fuoco,
secondo il sistema di classificazione di cui alle seguenti tabelle 1, 2 e
3. I prodotti sono considerati in relazione alle loro condizioni di
applicazione finale. Se la classificazione basata sulle metodologie di
prova e sui criteri elencati nelle suddette tabelle si rivela inadeguata,
si possono definire uno o più scenari di riferimento (prove in scala
rappresentative che riproducano uno o più scenari di rischio) secondo una
procedura di classificazione che preveda prove
alternative.
Simboli (Le caratteristiche sono definite
con riferimento all'appropriato metodo di prova)
э T |
Aumento di temperatura |
э m |
Perdita di massa |
tf |
Durata dell'incendio |
PCS |
Potenziale calorifico lordo |
FIGRA |
Tasso di incremento dell'incendio |
THR600s |
Rilascio totale di calore |
LFS |
Propagazione laterale del fuoco |
SMOGRA |
Tasso di incremento del fumo |
TSP600s |
Produzione totale di fumo |
Fs |
Propagazione del fuoco |
Definizioni «Materiale»: una singola sostanza di base o
una miscela di sostanze uniformemente distribuite, ad esempio metallo,
pietra, legno, calcestruzzo, lana di roccia con leganti uniformemente
distribuiti, polimeri.
«Prodotto omogeneo»: un prodotto che
consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e
composizione uniformi.
«Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non
possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più
componenti sostanziali e/o non sostanziali.
«Componente
sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella
composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per
unità di area > 1,0 kg/m2 e spessore > 1,0
mm è considerato un componente sostanziale.
«Componente non
sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di
un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area
< 1,0 kg/m2 o spessore < 1,0 mm è considerato un
componente non sostanziale.
Due o più rivestimenti non sostanziali
adiacenti (ovvero non separati da alcun componente sostanziale) sono
considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, devono
soddisfare in toto i requisiti previsti per i rivestimenti che sono
componenti non sostanziali.
Tra i componenti non sostanziali si
distingue tra componenti non sostanziali interni e componenti non
sostanziali esterni, definiti come segue:
«Componente non
sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su
ambedue i lati da almeno un componente sostanziale.
«Componente non
sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su
un lato da un componente sostanziale.
Tabella 1 - CLASSI DI
REAZIONE ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD
ECCEZIONE DEI PAVIMENTI (*)
CLASSE |
METODO(I) DI PROVA |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE |
CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA |
A1 |
EN ISO 1182(1); e |
э T d
30°C; e э m d 50 % e tf = 0 (cioè
incendio non persistente) |
- |
EN ISO 1716 |
PCS d 2,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 2,0 MJkg-1(2)(2a);
e PCS d 1,4 MJ.m-2(3);
e PCS d 2,0 MJ.kg-1(4) |
- |
A2 |
EN ISO 1182(1); e |
э T d
50°C; e э m d 50 % e tf d 20s |
- |
EN ISO 1716; e |
PCS d 3,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 4,0 MJ.m-2(2) PCS
d 4,0 MJ.m-2(3) PCS d 3,0 MJ.kg-1(4) |
- |
EN 13823 (SBI) |
FIGRA d 120 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 7,5 MJ |
Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti
(6) |
B |
EN 13823 (SBI); |
FIGRA d 120 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 7,5 MJ |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
FS d 150 mm entro 60s |
C |
EN 13823 (SBI); e |
FIGRA d 250 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 15 MJ |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
Fs d 150 mm entro 60s |
D |
EN 13823 (SBI); e |
FIGRA d 750 W.s-1 |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
Fs d 150 mm entro 60s |
E |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
Fs d 150 mm entro 20s |
Gocce/particelle ardenti (6) |
F |
Reazione non determinata |
(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in
conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1 (1) Per i
prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non
omogenei. (2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di
prodotti non omogenei. (2a) Alternativamente, qualsiasi componente
esterno non sostanziale avente un PCS d 2,0
MJ.m-2, purchè il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN
13823 (SBI): FIGRA d 20 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 4,0
MJ; e s1; e d0. (3) Per qualsiasi componente interno non sostanziale di
prodotti non omogenei. (4) Per il prodotto nel suo insieme. (5) s1 =
SMOGRA d 30m2.s-2 e
TSP600s d 50m2;
s2 = SMOGRA d
180m2.s-2 e TSP600s d 200m2; s3 = non s1 o s2. (6) d0 =
assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 =
assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN 13823
(SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO
11925-2 dà luogo a una classificazione in d2. (7) Superamento della
prova = assenza di combustione della carta (non classificato). Mancato
superamento della prova = combustione della carta (classificato in
d2). (8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle
condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte laterale (di un
oggetto).
Tabella 2 - CLASSI DI REAZIONE ALL'AZIONE
DELL'INCENDIO PER I PAVIMENTI (*)
CLASSE |
METODO(I) DI PROVA |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE |
CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA |
A1FL |
EN ISO 1182(1); e |
э T d
30°C; e э m d 50 % e tf = 0 (cioè
incendio non continuo) |
- |
EN ISO 1716 |
PCS d 2,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 2,0 MJkg-1(2); PCS
d 1,4 MJ.m-2(3); PCS d 2,0 MJ.kg-1(4) |
- |
A2FL |
EN ISO 1182(1); o |
э T d
50°C; e э m d 50 % e tf d 20s |
- |
EN ISO 1716; e |
PCS d 3,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 4,0 MJ.m-2(2) PCS
d 4,0 MJ.m-2(3) PCS d 3,0 MJ.kg-1(4) |
- |
EN 9239-1(5) |
Flusso critico(6) t
8,0 kW.m-2 |
Produzione di fumo (7) |
BFL |
EN 9239-1(5) e |
Flusso critico(6) t
8,0 kW.m-2 FS d 150 mm entro
20 secondi |
Produzione di fumo (7) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
FS d 150 mm entro 20s |
CFL |
EN 9239-1(5) e |
Flusso critico(6) t
4,5 kW.m-2 |
Produzione di fumo (7) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
FS d 150 mm entro 20 secondi |
DFL |
EN 9239-1(5) e |
Flusso critico(6) t
3,0 kW.m-2 |
Produzione di fumo (7) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
FS d 150 mm entro 20 secondi |
EFL |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
Fs d 150 mm entro 20s |
. |
FFL |
Reazioni non determinate |
(*) Le classi di cui alla presente tabella sono attribuite in
conformità a quanto specificato nella norma EN 13501-1 (1) Per i
prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non
omogenei. (2) Per qualsiasi componente esterno non sostanziale di
prodotti non omogenei. (3) Per qualsiasi componente interno non
sostanziale di prodotti non omogenei. (4) Per il prodotto nel suo
insieme. (5) Durata della prova = 30 minuti (6) Per flusso critico
si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o
il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il
minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di
propagazione del fuoco). (7) sl = Fumo d 750
%.min; s2 = non s1. (8) Quando le fiamme investono la superficie e, se
adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte
laterale (di un oggetto).
Tabella 3 - CLASSI DI REAZIONE
ALL'AZIONE DELL'INCENDIO PER PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI
ALL'ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTORE (*)
CLASSE |
METODO(I) DI PROVA |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE |
CLASSIFICAZIONE AGGIUNTIVA |
A1L |
EN ISO 1182(1); e |
э T d
30°C; e э m d 50 % e tf = 0 (cioè
incendio non persistente) |
- |
EN ISO 1716 |
PCS d 2,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 2,0 MJ.kg-1(2);
e PCS d 1,4 MJ.m-2(3);
e PCS d 2,0 MJ.kg-1(4) |
- |
A2L |
EN ISO 1182(1); o |
э T d
50°C; e э m d 50 % e tf d 20s |
- |
EN ISO 1716; e |
PCS d 3,0 MJ.kg-1(1);
e PCS d 4,0 MJ.m-2(2);
e PCS d 4,0 MJ.m-2(3);
e PCS d 3,0 MJ.kg-1(4) |
- |
EN 13823 (SBI) |
FIGRA d 270 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 7,5 MJ |
Produzione di fumo (5); e Gocce/particelle ardenti
(6) |
BL |
EN 13823 (SBI); e |
FIGRA d 270 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 7,5 MJ |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
FS d 150 mm entro 60s |
CL |
EN 13823 (SBI); e |
FIGRA d 460 W.s-1; e LFS
margine del campione; e THR600s d 15 MJ |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
Fs d 150 mm entro 60s |
DL |
EN 13823 (SBI); e |
FIGRA d 750 W.s-1 |
Produzione di fumo (5);
e Gocce/particelle ardenti (6) |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 30s |
Fs d 150 mm entro 60s |
EL |
EN ISO 11925-2(8): Esposizione = 15s |
Fs d 150 mm entro 20s |
Gocce/particelle ardenti (6) |
FL |
Reazione non determinata |
(*) Allo stato attuale non è ancora disponibile la revisione della
norma EN 13501-1 che prevede le modalita' di attribuzione della classe di
reazione al fuoco per tali prodotti (1) Per prodotti omogenei e
componenti sostanziali di prodotti non omogenei. (2) Per qualsiasi
componente esterna non sostanziale di prodotti non omogenei. (3) Per
qualsiasi componente interna non sostanziale di prodotti non
omogenei. (4) Per il prodotto nel suo insieme. (5) s1 = SMOGRA d 105m2.s-2 e TSP600s
d 250m2; s2 = SMOGRA d 580m2.s-2 e TSP600s
d 1600m2; s3 = non s1 o s2. (6) d0
= assenza di gocce/particelle ardenti in UNI EN 13823 (SBI) entro 600s; d1
= assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10s in EN
13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in
UNI EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2. (7)
Superamento della prova = assenza di combustione della carta (non
classificato). Mancato superamento della prova = combustione della carta
(classificato in d2). (8) Quando le fiamme investono la superficie e,
se adeguato alle condizioni finali di applicazione del prodotto, la parte
laterale (di un oggetto).
ALLEGATO B - ELENCHI DELLE CLASSI
DI REAZIONE AL FUOCO ATTRIBUIBILI IN CONFORMITA' ALLA NORMA EN
13501-1
PRODOTTI DA COSTRUZIONE ESCLUSI I
PAVIMENTI
A1 |
A2-s1, d0 |
A2-s1, d1 |
A2-s1, d2 |
A2-s2, d0 |
A2-s2, d1 |
A2-s2, d2 |
A2-s3, d0 |
A2-s3,d1 |
A2-s3,d2 |
B-s1, d0 |
B-s1, d1 |
B-s1, d2 |
B-s2, d0 |
B-s2, d1 |
B-s2, d2 |
B-s3, d0 |
B-s3, d1 |
B-s3, d2 |
C-s1, d0 |
C-s1, d1 |
C-s1, d2 |
C-s2, d0 |
C-s2, d1 |
C-s2, d2 |
C-s3, d0 |
C-s3, d1 |
C-s3, d2 |
D-s1, d0 |
D-s1, d1 |
D-s1, d2 |
D-s2, d0 |
D-s2, d1 |
D-s2, d2 |
D-s3, d0 |
D-s3, d1 |
D-s3, d2 |
E |
E-d2 |
F |
PAVIMENTI
A1fl |
A2fl-s1 |
A2fl-s2 |
Bfl-s1 |
Bfl-s2 |
Cfl-s1 |
Cfl-s2 |
Dfl-s1 |
Dfl-s2 |
Efl |
Ffl |
ALLEGATO C - ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME
APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1FL DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI
ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A
PROVE
Nota generale Per essere considerati delle
classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove, i prodotti
devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I
prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali
saranno considerati delle classi A1 e A1FL senza essere
sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o
del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo). I
pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano
uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici
ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi
dall'elenco. Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti
ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad
esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e
A1FL senza essere sottoposti a prove. Nessuno dei materiali
che figurano nella tabella può contenere più dell' 1% in peso o volume (in
base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico
ripartito in maniera omogenea.
MATERIALE |
OSSERVAZIONI |
Argilla espansa |
. |
Perlite espansa |
. |
Vermiculite espansa |
. |
Lana di roccia |
. |
Vetro multicellulare |
. |
Calcestruzzo |
Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti
prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo
compresso |
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a
bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico
integrale) |
Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri
volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende
elementi prefabbricati |
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave |
Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento
e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei,
ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari.
Comprende elementi prefabbricati |
Fibrocemento |
. |
Cemento |
. |
Calce |
. |
Loppa di altoforno/ceneri volanti |
. |
Aggregato minerale |
. |
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile |
Non in forme finemente sminuzzate |
Rame e leghe di rame |
Non in forme finemente sminuzzate |
Zinco e leghe di zinco |
Non in forme finemente sminuzzate |
Alluminio e leghe di alluminio |
Non in forme finemente sminuzzate |
Piombo |
Non in forme finemente sminuzzate |
Gesso e malte a base di gesso |
Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento,
fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e
dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio
sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o
vermiculite, per esempio) |
Malta con agenti leganti inorganici |
Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per
murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici,
quali cemento, calce, cemento per murature e gesso |
Elementi in argilla |
Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono
o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende
mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla
refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini) |
Elementi in silicato di calcio |
Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di
materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o
miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti
coloranti |
Prodotti in pietra naturale e in ardesia |
Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non
(rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche) |
Elementi in gesso |
Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e
di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di
riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato
con pigmenti |
Mosaico alla palladiana |
Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito |
Vetro |
Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato
e vetro armato |
Vetroceramica |
Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una
residua |
Ceramica |
Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i
prodotti estrusi, vetrificati o meno |
SONO DI SEGUITO RIPORTATI GLI ULTERIORI ELENCHI DEI PRODOTTI E/O
MATERIALI DA COSTRUZIONE AI QUALI È ATTRIBUITA SENZA DOVER ESSERE
SOTTOPOSTI A PROVE LA CLASSE DI "REAZIONE AL FUOCO" IN RELAZIONE ALLE
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATE.
PANNELLI A BASE DI
LEGNO(1) - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
Pannelli a base di legno(2) |
Riferimento al grado del prodotto nella norma
europea (NE) |
Densità minima (kg/m3) |
Spessore minimo (mm) |
Classe(3) (ad eccezione dei pavimenti) |
Classe(4) per i pavimenti |
Pannelli agglomerati |
EN 312 |
600 |
9 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
Pannelli di fibre di legno duro |
EN 622-2 |
900 |
6 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
Pannelli di fibre di legno medio |
EN 622-3 |
600 |
9 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
400 |
9 |
E, pass |
EFL |
Pannelli di fibre di legno dolce |
EN 622-4 |
250 |
9 |
E, pass |
EFL |
Pannelli di fibre MDF(5) |
EN 622-5 |
600 |
9 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
Pannelli agglomerati con cemento(6) |
EN 634-2 |
1000 |
10 |
B-s1, d0 |
BFL-s1 |
OSB(7) |
EN 300 |
600 |
9 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
Compensato |
EN 636 |
400 |
9 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
Pannelli di legno massiccio |
EN 13353 |
400 |
12 |
D-s2, d0 |
DFL-s1 |
(1) EN 13986 (2) Pannelli a base di legno montati senza
intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di
classe A1 o A2-s1, d0 avente una densità minima di 10 kg/m3, o
al minimo da un prodotto di classe D-s2, d0 avente una densità minima di
400 kg/m3. (3) Classi di cui alla decisione della
Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 1. (4) Classi di cui alla
decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 2. (5)
Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre:
fibre a media densità. (6) Contenuto di cemento pari almeno al 75%
della massa. (7) Pannelli a fibre orientate.
PANNELLI DI
CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
Pannelli di cartongesso |
Spessore nominale dei pannelli
(mm) |
Anima di gesso |
Grammatura della carta
(1) (g/m2) |
Classe (2) (esclusi i materiali da
pavimentazione) |
Peso specifico (kg/m3) |
Classe di reazione al fuoco |
Conformemente alla EN 520 (esclusi i
pannelli perforati) |
> 9,5 |
> 600 |
A1 |
< 220 |
A2-s1, d0 |
> 12,5 |
> 800 |
. |
> 220 < 300 |
B-s1, d0 |
(1) Determinata conformemente alla EN ISO 536 e contenenti non più
del 5% di additivi organici. (2) Classi che figurano nella tabella I
dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.
Nota: Impiego
finale
I pannelli di cartongesso devono essere montati e
fissati impiegando uno dei due seguenti metodi:
a) fissati
meccanicamente ad una struttura di sostegno:
I pannelli, o nel
caso di pannelli multistrato almeno il pannello esterno, sono fissati
meccanicamente ad una struttura di sostegno metallica (costituita da
componenti che figurano nella ENE 14195) o ad una struttura di sostegno in
legno (conformemente alle EN 336 e ENV 1995-5).
Se la struttura ha
elementi di sostegno in un'unica direzione, la distanza massima tra gli
elementi di sostegno non deve essere superiore a 50 volte lo spessore dei
pannelli. Se la struttura ha elementi di sostegno in due direzioni, la
distanza massima in entrambe le direzioni non deve essere superiore a 100
volte lo spessore dei pannelli.
Gli elementi di fissaggio sono
costituiti da viti o chiodi che attraversano i pannelli penetrando nella
struttura di sostegno ad una distanza non superiore a 300 mm misurati nel
senso longitudinale di ogni elemento di sostegno.
Tutti i giunti
tra pannelli adiacenti devono essere riempiti completamente con materiale
da stuccatura conformemente alla norma EN 13963.
La cavità formata
dietro i pannelli dalla struttura di sostegno può essere uno strato di
aria o può essere riempita con materiale isolante con una reazione al
fuoco che deve essere almeno della classe A2-s1, d0.
b)
Direttamente fissati o collegati ad un materiale di supporto compatto e
non cavo (con materiale di rivestimento secco)
I pannelli sono
fissati direttamente ad un materiale di supporto appartenente almeno alla
classe A2-s1, d0.
I pannelli possono essere fissati ad un materiale
di supporto con viti o chiodi o con materiale adesivo a base dì gesso.
Sia le viti che i chiodi o il materiale adesivo devono essere
applicati, verticalmente e orizzontalmente, ad una distanza massima di 600
mm.
Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti
con una sostanza conforme alla norma EN 13963.
PANNELLI
DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL
FUOCO
Pannelli decorativi laminati ad alta pressione
(1) |
Descrizione dettagliata del prodotto |
Peso specifico (kg/m3) |
Spessore totale minimo (mm) |
Classe (2) (esclusi i materiali da
pavimentazione) |
Pannelli compatti HPL non-FR interni (3) |
HPL compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS |
1350 |
6 |
D-s2, d0 |
Pannelli HPL non-FR interni con substrato di legno
(3) |
Pannelli HPL non-FR interni conformi alla norma EN
438-3, fissati con adesivo ad entrambi i lati di un'anima di
legno non- FR dello spessore minimo di 12 mm in conformità
alla norma EN 13986, utilizzando PVA o un adesivo
termoindurente, applicazione di 60-120 g/m2 |
Peso specifico minimo dell'anima di legno:
600
Peso specifico minimo HPL: 1350 |
Anima di legno di 12 mm con HPL > 0,5
mm collegata ad entrambi i lati |
D-s2, d0 |
(1) Fissati direttamente (vale a dire, senza
intercapedine) ad un materiale con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o
superiore ed un peso specifico minimo di 600 kg/m3; oppure
montato su un supporto rinforzato con legno o metallo, con
un'intercapedine non ventilata (vale a dire, aperta solo sul lato
superiore) di almeno 30 mm, con la cavità formata in modo tale da avere
una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o
superiore. (2) Classi che figurano nella tabella 1
dell'allegato della decisione 2000/147/CE. (3) Conformemente
alla norma europea EN 438-7.
PRODOTTI DI LEGNO DA
COSTRUZIONE(1) - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
. |
Descrizione dettagliata del prodotto |
Peso specifico medio minimo (3)
(kg/m3) |
Spessore totale minimo (mm) |
Classe (2) (esclusi i materiali
da pavimentazione) |
Legno da costruzione |
Legno da costruzione spianato in modo visuale o
meccanico con sezioni trasversali rettangolari foggiate
segando, piallando o con altri metodi o con sezioni
trasversali rotonde |
350 |
22 |
D-s2, d0 |
(1) Valido per tutti i prodotti oggetto di norme
armonizzate. (2) Classi che figurano nella tabella 1
dell'allegato alla decisione 2000/147/CE. (3) Conformemente
alla norma EN 13238.
|